Statuto

STATUTO FONDAZIONE


ART.1
DENOMINAZIONE

Con la denominazione “Fondazione Istituto Gramsci Emilia Romagna – ONLUS” è costituita – per iniziativa dell’Associazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna (di seguito indicata anche come “il Fondatore”) una Fondazione, con sede in Bologna, Via Galliera 26.
La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART. 2
FINALITA’

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro.
Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come definite nell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.
In particolare, la Fondazione, nei suoi scopi istituzionali:
1.    tutela, cura ed arricchisce i fondi archivistici e documentari conservati;
2.    conserva e incrementa la propria biblioteca;
3.    garantisce l’apertura al pubblico dell’archivio e della biblioteca secondo i criteri adottati dalla Comunità scientifica internazionale;
4.    valorizza il proprio patrimonio archivistico e bibliotecario, anche tramite l’applicazione delle nuove tecnologie;
5.    istituisce borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani e stranieri nelle discipline di sua competenza;
6.    svolge attività promozionale delle attività che si svolgono sul territorio nazionale sotto il nome Istituto Gramsci;
7.    promuove e organizza ricerche, corsi, convegni, e pubblicazioni nelle discipline di sua competenza;
8.    promuove, progetta, organizza e gestisce anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative e seminariali nelle discipline di sua competenza sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture, e organismi pubblici o privati ai quali può aderire o che può costituire in associazione con istituzioni consimili.

2.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, la Fondazione potrà anche svolgere   le seguenti attività:
(a)    formazione, da attuarsi tramite la promozione e l’organizzazione di corsi per studenti, operatori pubblici, operatori politici e sindacali e lavoratori in genere, offrendo ai giovani che accedono agli studi il contributo di strumenti ed esperienze ed assegnando loro, ove ne sussista la possibilità, borse di studio;
(b)    seminari di studio, convegni ed altri eventi scientifici e culturali per verificare lo stato delle ricerche nei diversi settori di indagine, per sollecitarne lo sviluppo e promuoverne di nuove e per rendere possibile la discussione nella comunità scientifica nazionale e internazionale e tra i cittadini;
(c)    tutela, promozione e valorizzazione dell’archivio, di proprietà della Fondazione, notificato a norma della legge n. 409/1963, con il proposito di incrementare la raccolta degli atti e documenti dei movimenti sociali e politici, dei partiti, delle personalità della sinistra italiana dal Novecento in poi, la biblioteca storica, economica e sociale e la collezione di riviste e pubblicazioni concernenti gli studi economici, storici, amministrativi e sociali, di interesse regionale, nazionale e internazionale;
(d)    promozione della cultura, tramite l’attività editoriale e la pubblicazione di periodici, allo scopo di portare a conoscenza di chiunque vi abbia interesse i risultati delle proprie ricerche e di ampliare la discussione sugli argomenti trattati;
(e)    ricerca scientifica di particolare interesse storico, sociale e culturale, svolta direttamente dall’Istituto o da questo affidata ad università, enti di ricerca e altre Fondazioni che la svolgano direttamente, nelle materie istituzionali dell’ente.

E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse od accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art.10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

ART. 3
PATRIMONIO E PROVENTI

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a)    dalla Biblioteca e successivi accrescimenti;
b)    dai beni mobili ed immobili già esistenti e che ulteriormente le pervenissero con la specifica destinazione all’incremento patrimoniale;
3.2 Le entrate della Fondazione sono costituite:
a)    dal contributo previsto dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per gli Istituti Culturali;
b)    da contributi pubblici, nazionali ed europei, collegati a singoli progetti e iniziative;
c)    da donazioni o lasciti di soggetti privati;
d)    dai proventi derivanti da contratti di ricerca da essa conclusi, o dall’effettuazione di ricerche ad essa commissionate, o dalla partecipazione a consorzi con altri istituti italiani ed esteri;
e)    dai proventi dei diritti d’autore e di riproduzione propri;
f)    da eventuali proventi per affitto locali o subaffitto;
g)    da un contributo annuo, erogato su base volontaria e sulla base di una convenzione, in misura stabilita dal socio fondatore o fissato successivamente dal Consiglio di Amministrazione.


ART. 4
ORGANI

Gli organi della Fondazione sono:
a)    il Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
b)    il Consiglio di Amministrazione;
c)    l’Assemblea degli Amici della Fondazione
d)    il Coordinatore;
e)    il Comitato Scientifico;
f)    il Collegio dei Revisori contabili.


ART. 5
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, su proposta del Fondatore; rimane in carica tre anni e può essere riconfermato. Può essere revocato, per gravi motivi e con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
A lui spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione con facoltà di designare a tal fine avvocati.
Propone la nomina del Coordinatore e degli organismi esecutivi.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico.
Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni.
Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione almeno due volte l’anno.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì designare un Vice Presidente, con funzioni vicarie del Presidente.


ART. 6
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 15 membri; l’indicazione del numero dei componenti sarà effettuata, prima della nomina, da parte del Fondatore.
I componenti del Consiglio saranno così designati:
a)    2/3 dei membri designati dal Fondatore;
b)    n. 1 membro designato dalla Fondazione Cesar nella persona del suo Presidente pro tempore;
Il Fondatore potrà successivamente indicare nuovi soggetti muniti del potere di designazione dei membri di diritto del Consiglio di Amministrazione.
I restanti componenti saranno eletti dall’Assemblea degli amici della Fondazione, nominati normalmente tra i suoi componenti.
Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di vacanza il Consiglio si reintegra per cooptazione; non provvedendovi il Consiglio entro 30 giorni dalla vacanza, il Fondatore potrà provvedere direttamente ad integrare i posti vacanti.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare al domicilio di ciascun consigliere con lettera o posta elettronica, con telegramma o con fax almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi.
Si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo almeno due volte l’anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di 1/3 dei componenti.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente o del Consigliere più anziano per età.
È esclusa la delega del voto.

6.3 Il Consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per il funzionamento e l’amministrazione della Fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria, determinando, se lo riterrà, la istituzione di figure organizzative ed esecutive quali direttori, coordinatori scientifici, segretari generali e quant’altro sarà ritenuto necessario, determinandone mansioni e poteri. In particolare:
a)    approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
b)    dispone il più conveniente impiego dei fondi nel rispetto delle disposizioni dell’art. 10, comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. 4 dicembre n. 460;
c)    elegge il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione e può delegar loro poteri determinati, riferiti esclusivamente all’ordinaria amministrazione;
d)    su proposta del Presidente ed acquisito il parere del Comitato scientifico nomina il Coordinatore della Fondazione;
e)    nomina il Tesoriere;
f)    determina le attività della Fondazione, tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato Scientifico;
g)    delibera sul regolamento dei rapporti con il personale della Fondazione;
h)    delibera sui contratti da stipulare nell’interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive;
i)    designa i membri del Comitato Scientifico;
j)    può nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo, di cui determinerà la composizione e le attribuzioni;
k)    stabilisce gli eventuali rimborsi spese dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
l)    delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche da apportare allo Statuto, nonché sulla trasformazione e l’estinzione dell’ente;
m)    designa i membri delle commissioni giudicatrici delle borse bandite dalla Fondazione, nel rispetto delle disposizioni previste per ogni singola borsa.


ART. 7
ASSEMBLEA DEGLI AMICI DELLA FONDAZIONE

I soggetti, individuali o collettivi, pubblici, privati che contribuiranno economicamente, con donazioni od altra forma di contribuzione individuata dal Consiglio di Amministrazione, e da questa accettate, alla vita della Fondazione costituiranno l’Assemblea degli Amici della Fondazione.
L’Assemblea nomina al proprio interno un Presidente che ne coordinerà i lavori e curerà la convocazione, che sarà obbligatoria ove ne faccia richiesta il 20% del numero totale dei componenti.
L’Assemblea si riunirà in tempo utile per procedere alla designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico che ha diritto a nominare in forza del presente statuto.
Ove l’Assemblea non sia costituita o, essendo costituita, non provveda alle nomine di sua competenza, Vi provvederà il Fondatore.


Art. 8
IL COORDINATORE

Il coordinatore svolge le funzioni di gestione corrente delle attività della Fondazione, secondo i poteri ed i compiti che gli verranno attribuiti dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
La nomina è di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente ed acquisito il parere del Comitato scientifico.


ART. 9
COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da studiosi e testimoni, (italiani o stranieri), che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della fondazione.
I membri del Comitato Scientifico sono nominati e revocati per due terzi dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; per il rimanente terzo dall’Assemblea degli amici della fondazione, a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l’anno e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.


ART. 10
COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

10.1 Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri designati per tre anni dal socio fondatore tra professori universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche, e tra gli iscritti all’albo dei Revisori ufficiali dei conti, tra dottori commercialisti o avvocati con almeno cinque anni di iscrizione al rispettivo albo professionale, al di fuori dei membri dei Comitati della Fondazione.

10.2 Il Collegio dei Revisori contabili provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo e quello consuntivo; effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.


ART. 11
EMOLUMENTI

Per i componenti degli organi amministrativi e di controllo, gli eventuali emolumenti saranno determinati nel rispetto di quanto stabilito dal comma 6 lett. c) dell’articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.


ART. 12
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI E IMPIEGO DEGLI AVANZI DI GESTION
E

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento  fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


ART. 13
ESERCIZIO – SCRITTURE CONTABILI – BILANCIO

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere in modo compiuto ed analitico le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.
Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
Il bilancio resterà depositato presso la sede della Fondazione


ART. 14
MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto potranno essere deliberate solamente con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del consenso del Fondatore.


ART. 15
ESTINZIONE DELL’ENTE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell’impossibilità di perseguire i suoi scopi, o si verificassero le altre condizioni di cui all’art. 28 del Codice Civile, il fondatore dovrà obbligatoriamente devolvere il patrimonio residuo ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


ART. 16
NORME TRANSITORIE

Il Consiglio di Amministrazione, fino a quando la Fondazione non avrà ottenuto il riconoscimento giuridico, a maggioranza dei suoi componenti, potrà apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie o che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di riconoscimento della personalità giuridica.


ART. 17
RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle contenute nel D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

 

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